STATUTO
Associazione per la diffusione
della corretta conoscenza ambientale
"VIVA ONLUS"
ART.1
DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione denominata "Associazione per la diffusione della corretta conoscenza ambienteale - ONLUS" in breve “VIVA ONLUS”. La Associazione, in ossequio alle disposizioni del D.lgs 4 dicembre 1997, n.460, non ha scopo di lucro; essa si prefigge il fine di svolgere attività di utilità sociale in campo ambientale ai sensi del presente Statuto.
ART.2
SEDE
La Associazione ha sede in Roma.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative o amministrative anche in altri luoghi.
ART.3
DURATA
La Associazione ha la durata di 50 (cinquanta) anni, e cioè fino al 31 dicembre 2056.
All’Assemblea Straordinaria dei soci è conferita la facoltà di prorogare, alla scadenza, il termine di durata.
ART.4
ISPIRAZIONE
La Associazione ispira la sua attività alla visione antropocentrica delle problematiche socio-ambientali; essa reclama e intende riaffermare con forza il patrimonio ideale e filosofico umanistico, ponendo al centro di ogni attività e di ogni elaborazione filosofica, giuridica, economica e scientifica la persona umana, dotata di diritti naturali propri per il solo fatto della sua esistenza. L'universo naturale in questa visione ha la natura di bene strumentale da utilizzare al fine di garantire la migliore qualità della vita umana, e costituisce pertanto retaggio da utilizzare con l'attenzione e la parsimonia necessarie a garantire alle generazioni future condizioni di esistenza almeno equivalenti a quelle attuali.
La Associazione non ha alcuna connotazione confessionale o partitica. Essa garantisce, a tutti coloro che si riconoscono nella ispirazione come sopra definita e che si iscrivono alla Associazione, parità di diritti e di doveri, secondo il presente Statuto.
ART.5
SCOPI
La Associazione ha lo scopo di approfondire e diffondere, in applicazione dell'ispirazione definita all'articolo 4 del presente Statuto, i molteplici aspetti della conoscenza ambientale, informando correttamente l'opinione pubblica sullo stato della conoscenza maturata dalla ricerca scientifica. In particolare la Associazione si propone di correggere la disinformazione circolante in questo settore nell'opinione pubblica e tra i mezzi di comunicazione sociale.
L'attività della Associazione consisterà quindi, secondo un elenco di attività meramente esemplificativo e non esaustivo, nella organizzazione ed effettuazione di studi e ricerche; nella compilazione di cataloghi, epitomi ed elenchi desunti dalla pubblicistica in essere o appositamente elaborati; nella organizzazione di data base delle conoscenze e dei fenomeni ambientali; nella organizzazione di convegni, corsi e seminari tendenti a portare a conoscenza del pubblico le conoscenze ed il pensiero dei soci e della Associazione; nella realizzazione di pubblicazioni anche periodiche aventi ad oggetto le attività della Associazione e lo stato delle conoscenze concernenti l'ambiente nel senso più ampio.
Le suddette attività potranno anche essere svolte in collaborazione con altre associazioni, professionisti, ricercatori privati o pubblici, agenzie, organizzazioni non governative (ONG), enti pubblici, agenzie internazionali, aziende e cooperative, anche di volontariato, o su commessa degli stessi soggetti.
La Associazione potrà, altresì, realizzare tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, comprese le attività integrative ed accessorie al medesimo fine istituzionale, anche non previste in questo articolo, nei limiti consentiti dalla legge.
ART.6
SOCI
I soci Fondatori sono quelli che partecipano all'atto costitutivo o che vi aderiscono entro la prima assemblea, gli altri sono soci ordinari.
Possono essere ammessi all’Associazione in qualità di soci sia le persone fisiche che quelle giuridiche o altri Enti di qualsivoglia natura interessate alla attività della Associazione, in possesso di conoscenze e capacità utili alla sua attività, e che condividano l'ispirazione dell'Associazione stessa, così come definita all'articolo 4 del presente Statuto. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda corredato dalla dichiarazione di condividere l'ispirazione della Associazione come sopra definita.
Le domande di iscrizione dei soci ordinari vengono approvate o respinte dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare soci onorari tra coloro che si sono particolarmente distinti per attività di rilevante significato connesse ai fini istituzionali della Associazione stessa ed attuate nel rispetto dei suoi principi ispiratori.
I soci hanno l’obbligo di cooperare concretamente alla realizzazione delle attività della Associazione, di osservare le disposizioni del presente Statuto e di versare la quota annuale di associazione nella misura che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
I soci possono, oltre il versamento della quota associativa, contribuire al patrimonio dell'associazione, conferendo sia denaro che beni in natura.
Il medesimo Consiglio Direttivo può decidere la espulsione dei soci per morosità o per comportamento difforme o lesivo dell’interesse della Associazione. La qualità di socio si perde per decesso o per dimissioni.
Le eventuali dimissioni devono essere presentate in forma scritta.
Tutti i soci hanno diritto di voto per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi della Associazione. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto.
ART.7
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte dello Stato, Regione, enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dall'importo delle quote di iscrizione e dai conferimenti in denaro ed in beni da parte degli associati.
Tali somme sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione o a titolo di contributi ordinari o straordinari.
ART.8
ORGANI
Gli organi della Associazione sono i seguenti :
a) la Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo ;
d) il Consiglio Scientifico;
e) l’Ufficio di Presidenza;
f) il Collegio dei Probiviri
Con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Presidente, può essere nominato o revocato il Segretario della Associazione, al quale viene affidato l'espletamento delle funzioni organizzative della Associazione.
ART.9
ASSEMBLEA
La Assemblea Ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all’anno entro il 31 marzo per l’approvazione dei bilanci ed ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta di un quinto dei soci.
La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta a ciascun socio dell’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data della riunione, anche a mezzo posta elettronica.
L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
L’ Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni devono essere adottate in conformità alla legge ed al presente Statuto ed obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Hanno diritto di intervento tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali; essi possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
L’ Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal socio più anziano.
Le funzioni di Segretario della riunione dell’Assemblea sono svolte dal Segretario della Associazione.
Il Presidente ed il Segretario sottoscrivono i verbali delle riunioni dell’Assemblea, che vengono conservati in apposito libro.
La Assemblea Ordinaria delibera sui seguenti argomenti :
a) stabilire le direttive e modalità per l’attività della Associazione;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
c) eleggere i membri del Collegio dei Revisori;
d) eleggere il Collegio dei Probiviri;
e) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio, che si deve chiudere al 31 dicembre di ogni anno;
f) deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione e su qualsiasi altro argomento ad essa demandato per Statuto o compreso nell'ordine del giorno;
g) approvare eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
La Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modifica al presente Statuto e sullo scioglimento della Associazione.
Per la validità delle riunioni della Assemblea Ordinaria in prima convocazione è necessario che sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti direttamente o per rappresentanza.
Per la validità delle riunioni dell’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza fisica o per delega della maggioranza assoluta degli associati.
Per lo scioglimento della Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.
ART.9
PRESIDENTE
Il Presidente dela Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni, e può essere rieletto. In prima attuazione è eletto dai soci costituenti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione; a lui spetta il compito di dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca l'Assemblea e ne definisce l’ordine del giorno.
Il presidente può compiere tutte le operazioni bancarie utili e/o necessarie alle attività sociali.
In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti, anch'essi eletti dal Consiglio Direttivo.
Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti ai soci o a terzi.
In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari, informandone per la ratifica il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
ART.10
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Ordinaria e dura in carica cinque anni. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo può variare da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, che sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza assoluta dei membri.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritte da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti; elegge i membri del Consiglio Scientifico; provvede a svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali secondo le direttive indicate dalla Assemblea, a progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali, ad elaborare annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo; a deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci; a nominare i soci onorari; a fissare la misura delle quote sociali; a deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, al fine di garantire il migliore andamento delle attività sociali; a provvedere ad assumere personale dipendente ovvero a stipulare contratti d’opera con soci e terzi; a deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservata alla Assemblea per legge o per il presente Statuto.
Tutte le funzioni propie del Consiglio Direttivo possono essere delegate al Presidente o ad uno dei Vice Presidenti.
ART.11
CONSIGLIO SCIENTIFICO
Il Consiglio Direttivo elegge il Consiglio Scientifico, che è composto da un numero di membri non inferiore ad otto, scelti tra coloro che si siano distinti in ambito nazionale o internazionale per attività ed iniziative di rilevante valore e caratterizzate da ispirazione coerente con quella della Associazione in campo ambientale.
Il Consiglio Scientifico dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. E' presieduto dal Presidente dell'Associazionee o da un suo delegato, che lo convoca in sessione ordinaria almeno due volte l’anno.
Il Consiglio Scientifico dà indirizzi per stabilire le modalità di coordinamento e programmazione delle attività, per promuovere attività e studi scientifici e tecnologici di ricerca. Svolge funzioni di supporto e consulenza tecnico-scientifica alla Associazione. A tal fine, l’organismo svolge attività tecnico scientifiche connesse ai fini istituzionali della Associazione e realizza iniziative e programmi in materia di promozione della ricerca e della diffusione di dati in materia di ambiente.
ART.12
UFFICIO DI PRESIDENZA
L’Ufficio di Presidenza è composto da almeno tre membri eletti dal Consiglio Direttivo. Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza è conferito incarico annuale; essi hanno l’onere di svolgere tutti i compiti relativi alle attività di amministrazione e gestione affidati loro dal Presidente e/o dai suoi eventuali delegati.
ART.13
COLLEGIO DEI REVISORI
L’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori, qualora lo ritenga opportuno o necessario. Il Collegio è composto da tre membri, scelti anche tra i soci.
Il Collegio dura in carica cinque anni, elegge al suo interno il Presidente, i suoi membri sono rieleggibili e si riunisce almeno due volte l’anno. E’ compito del Collegio redigere annualmente una relazione sulle ispezioni e controlli effettuati sui libri sociali, sulla tenuta della contabilità e sui libri contabili. Le sue deliberazioni vengono registrate su un apposito libro.
I Revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa della Associazione e ne riferiscono alla Assemblea.
ART.14
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea Ordinaria elegge il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri, che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e risolvere le eventuali vertenze tra gli associati relative al rapporto associativo, o tra essi e la Associazione. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
ART.15
BILANCIO E UTILI
Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazionenei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano un motivato interesse alla sua lettura.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altre organizzazioni con finalità analogo o di pubblica utilità.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.16
SCIOGLIMENTO
In caso di sciolgimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.17
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione ed interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, e quelle dettate dal Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Firmato: Simone Togni - Paolo Togni - Luciano Cagliotti - Gabriella Zanferrari - Giampaolo Maria Cogo - Roberto Irsuti - Antonio Gaspari - Antonio De Majo - Umberto di Matteo - Luca Zampaglione - STEFANIA GIACALONE NOTAIO.